1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;
b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».